SCADENZA TRIENNIO

  • MARIA ADAMO
    Partecipante
    # 6 anni, 2 mesi fa

    E’ possibile ultimare i crediti formativi del triennio successivamente al 31/12/2019?

    Massimiliano Spada
    Partecipante
    # 6 anni, 2 mesi fa

    Il periodo è chiamato “Ravvedimento operoso” e si conclude il 30 giugno 2020

    riporto estratto

    8. SANZIONI
    L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art.
    7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.
    Alla scadenza del triennio formativo l’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l’illecito avvia l’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso,
    nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.
    Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine
    di ciascun triennio formativo; il Consiglio di disciplina potrà valutare anche la recidività ai sensi dell’art. 41 comma 6 del Codice deontologico.
    Le sanzioni sono previste dall’art. 9 comma 2 del Codice deontologico.
    Per la determinazione del debito formativo si terrà conto della mancata acquisizione
    dei 12 c.f.p. triennali sui temi delle discipline ordinistiche obbligatorie: i c.f.p. ordinari,
    in tal senso, verranno computati fino a un massimo di 48 c.f.p..

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Devi essere loggato per rispondere alla discussione