E’ una diatriba molto antica, tuttavia la Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni
Ufficio VII ha istituito una COMMISSIONE MINISTERIALE PER L’ESAME DEI LIMITI DI COMPETENZA DEI GEOMETRI di cui DD.MM. 10/4/1986 e 12/12/1987, la quale all’art. 1 – edifici – comma 2 specifica:
2) Sono esclusi dalla competenza del Geometra il progetto e la direzione dei lavori di edifici industriali, funerari, di culto, e di quelli che comunque dovessero sorgere in centri storici, ed in zone di interesse storico od artistico determinate da norme o vincoli di leggi statali, regionali o di regolamento comunale.
Ciò significa che i geometri diplomati, così come alcuni arch. junior senza specifica formazione, non hanno competenza in materia di beni vincolati (edifici o paesaggio).
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A cura di ANNALISA PADOA Avvocato, Foro di Modena